In attesa che entri ufficialmente in vigore in Italia la legge sul sistema antiabbandono, facciamo chiarezza su ciò che attualmente ci dice il Codice della Strada (troppo spesso ignorato) riguardo alla sicurezza dei bambini in auto.
La nuova normativa che impone l’uso dei seggiolini salva-bebè in realtà c’è già (da luglio 2019), ma ancora non è stata resa obbligatoria perché l’UE la ritiene non compatibile con la legislazione europea: i dubbi principali per l’omologazione dei nuovi sistemi non riguardano la loro obbligatorietà, quanto le caratteristiche tecniche del sensore che andrebbe sistemato sotto il bambino.
La norma è comunque in fase di riscrittura e a breve è attesa la sua approvazione definitiva.
Attualmente Il trasporto dei bambini in auto è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada. L’articolo prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati a un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura.
La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di dispositivi (seggiolini o adattatori), definiti in base alle fasce di peso dei bambini che possono utilizzarli:
Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa) Cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale, che sollevano il bambino consentendo l’utilizzo delle cinture di sicurezza;
Inoltre, tutti i seggiolini devono essere di tipo omologato REG. ECE 44 (visibile sull’etichetta).